Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all’attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell’Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all’attuazione della direttiva 96/86/CE della commissione dell’Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;
Visto l’art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secono le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita’ fino 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell’Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l’identificazione delle bombole di gas per uso medicinale; Preso atto della avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089 – 3 “Bombole trasportabili per gas – Identificazione della bombola – Codificazione del colore” che rappresenta la versione ufficiale in lingua italiana della norma Europea EN 1089-3, e sostituisce la tabella UNI 45045;
Ravvisata l’opportunita’ di armonizzare le colorazioni distintive per l’identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunita’ europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci;
Sentito il parere favorevole della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

 

Decreta:
Art.1.
1. Alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo (1) dell’ADR – con esclusione dei recipienti contenenti GPL e degli estintori – si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprieta’ dei gas, o delle miscele di gas, trasportati.
2. La colorazione distintiva dovra’ essere applicata sull’ogiva della bombola, che dovra’ essere verniciata con i colori di identificazione e l’eventuale lettera “N”, come dettagliatamente specificato sulla norma UNI – EN 1089 – 3 dell’ottobre 1997.
3. Il corpo cilindrico delle bombole non e’ interessato alla codifica e puo’ essere colorato per altri scopi, tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.

Art.2.
1. L’applicazione del presente decreto sara’ obbligatoria per le bombole che verranno collaudate o revisionate dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; per le bombole collaudate ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, il termine di collaudo a cui fare riferimento e’ quello della “messa in uso” in Italia.
2. Per le bombole collaudate o revisionate anteriormente al termine, di cui al precedente comma 1, l’applicazione del presente decreto e’ facoltativa ed e’ consentita la permanenza delle colorazioni preesistenti fino alla prima scadenza di revisione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2006.

Art.3.

1. Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 2, sono abrogate tutte le disposizioni relative alla colorazione dell’ogiva delle bombole previste nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, qualora in contrasto con le presenti disposizioni.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 1999

 
Il Ministro